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Leggi applicabili ai rapporti patrimoniali delle coppie residenti in Slovacchia

Grazie alle lungimiranti ed intelligenti politiche di sgravio fiscal ed incentivi agli investimenti, da circa un lustro la Repubblica Slovacca e’ divenuta meta ambita per le multinazionali che vogliono investire e delocalizzare in Europa e, comseguentemente, per tutti quei cittadini europei schiacciati dalla disastrosa situazione politica ed economica dei propri Paesi d’origine.

Questo imponente flusso di investimenti ed immigrazione, ha generato la necessita’ di disciplinare ogni aspetto della vita dei cosiddetti “expats”. Il presente articolo, in particolare, ha lo scopo di far luce sulla disciplina applicabile alla vita coniugale degli stranieri residenti nel piccolo Stato “mittle-europeo”.

La normative Slovacca stabilisce che i rapporti patrimoniali e personali tra coniugi stranieri residenti in Slovacchia siano disciplinati dalla legge nazionale dei coniugi stessi, qualora essi siano cittadini dello stesso Stato.

Se, invece, i coniugi sono cittadini di Stati diversi, tali rapporti sono disciplinati dalla legge slovacca, in quanto non e’ permesso ai coniugi di operare la cosiddetta “professio juris”.

Per quanto concerne i rapporti patrimoniali, ai sensi del Codice Civile slovacco (Občianskeho zákonníka) i coniugi godono di comproprietà indivisa del patrimonio comune, ovvero le quote di proprietà dei coniugi non sono quantificabili. Tutti i beni tangibili (mobili e immobili), i diritti e gli altri titoli patrimoniali legalmente ottenuti od aquistati da uno dei coniugi durante il matrimonio sono soggetti al regime della comunione.

A questo regime, che si puo’ paragonare al regime di comunione legale italiano, fanno eccezione i seguenti beni:

- i beni acquisiti per successione;
- i beni acquisiti per donazione;
- i beni che, considerata la loro natura, soddisfano le esigenze personali o la professione di uno soltanto dei coniugi;
- i beni restituiti, ai sensi dei regolamenti sulle restituzioni, al coniuge che li possedeva prima del matrimonio o al proprietario del bene, in quanto successore legittimo del proprietario originario (articolo 143 Občianskeho zákonníka (OZ) – codice civile slovacco).

Non esistono, in tale ambito, presunzioni legali circa l’attribuzione della proprieta’ all’uno od all’altro coniuge e non esiste, parimenti, alcun obbligo di redigere un inventario dei beni in capo ai coniugi.

Per quanto riguarda l’utilizzo e le disposizioni patrimoniali, i beni inclusi nella comunione possono essere utilizzati da entrambi i coniugi, salvo se diversamente stipulato, ed allo stesso modo i coniugi sono solidalmente obbligati per i costi di gestione e manutenzione sostenuti (articolo 144 Občianskeho zákonníka (OZ) – codice civile slovacco).

Naturalmente, essendo tale obbligazione solidale, se i costi sono stati sostenuti solo da un coniuge con il proprio patrimonio personale, questi può richiederne il rimborso in sede di eventuale divisione del patrimonio comune. Qualora i coniugi non concordino sulla modalità di utilizzo di un bene comune o sull'attribuzione dei costi da sostenere per un bene, uno qualsiasi dei coniugi può rivolgersi al tribunale per dirimere la questione. Le questioni ordinarie relative alla comunione possono essere risolte da uno qualsiasi dei coniugi.

Il termine "questione ordinaria" non è definito nel codice civile slovacco, pertanto si considerano la prassi giuridica e le circostanze del caso particolare. Secondo la prassi giuridica, ad esempio, non può essere ritenuta una questione ordinaria la stipula di un contratto di locazione, l'acquisto o la vendita di un immobile né di altri beni di valore.

Per altre questioni, è necessario il consenso di entrambi i coniugi a pena di invalidità del negozio giuridico. Tale invalidita’ non opera d’ufficio, ma deve essere rilevata su istanza di parte.

E’ bene sottolineare che tali normative sono valide esclusivamente per le coppie che hanno contratto valido matrimonio (non necessariamente in Slovacchia), in quanto l’ordinamento giuridico Slovacco non riconosce le unioni civili o le coppie di fatto. Il regime sinora delineato puo’ essere definite come “standard”, in quanto I coniugi sono comunque liberi di regolare i propri rapporti patrimoniali per mezzo di convenzioni matrimoniali.

Queste ultime sono disciplinate dalla legge applicabile ai rapporti patrimoniali dei coniugi al momento della stipula della convenzione (articolo 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) – legge sul diritto privato internazionale e processuale slovacca) e devono necessariamente essere stipulate innanzi ad un Notaio, il quale provvedera’ alla loro annotazione nel registro generale degli atti notarili (la Repubblica Slovacca non ha un registro ad hoc per le convenzioni matrimoniali).

Le convenzioni matrimoniali devono essere necessariamente successive al matrimonio, in quanto la legge slovacca non prevede accordi prematrimoniali. Qualora la convenzione riguardi un immobile, essa diviene effettiva solo dopo la trascrizione nei registri immobiliari.

In relazione alla divisione della comunione o di un ulteriore patrimonio a seguito di divorzio o dell'annullamento del contratto di locazione congiunta di un'abitazione, la competenza spetta al tribunale che emette la sentenza di divorzio. Per le questioni matrimoniali la giurisdizione internazionale spetta ai tribunali slovacchi se almeno uno dei coniugi è cittadino della Repubblica Slovaccaod ivi residente e la sentenza e’ riconoscibile nei rispettivi Stati di origine.

Prima di stipulare qualunque tipo di convenzione matrimoniale o di esperire metodi di risoluzione delle controversie, e’ sempre utile e consigliabile rivolgersi ad un avvocato slovacco qualificato.

Sofia Forciniti (autore dell'articolo)


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Studio Legale, Slovachia, Bratislava
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